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Le FAQ presentate in questa sezione sono copiate dal sito del
ministero. Per una versione aggiornata delle stesse ci si può collegare a www.pubblica.istruzione.it/news/2007/recupero_debiti/home_faq.shtml
Queste FAQ (Frequently Asked Questions) vengono sottoposte
all’attenzione di tutti gli operatori della scuola, per fornire un
contributo di riflessione e di orientamento sull’Ordinanza ministeriale 92,
in relazione a possibili soluzioni di organizzazione della didattica, nel
rispetto delle norme giuridiche e delle regole contrattuali vigenti.
Spetta ai dirigenti scolastici e a tutti gli organi delle istituzioni
scolastiche definire, in autonomia e nell’esercizio della propria
responsabilità deontologica e professionale, le scelte più efficaci ed
appropriate per conseguire gli obiettivi previsti dalla normativa in materia.
In questa sezione dedicata del sito sono raccolti tutti i riferimenti
normativi, le indicazioni che saranno inviate alle scuole a supporto del
difficile lavoro di valutazione e informazione che dirigenti e docenti
svolgono.
L’elenco delle FAQ qui proposte è suscettibile di integrazioni che
saranno predisposte a seguito di eventuali ulteriori richieste di
chiarimento.
FAQ - I Corsi di recupero
- L’attivazione dei corsi di recupero a fine primo quadrimestre
o a fine anno è determinata dalla corrispondenza automatica
un’insufficienza – un corso di recupero? Ed è il tipo di
insufficienza che fa determinare la consistenza delle ore di recupero?
Non c’è corrispondenza automatica tra l’insufficienza
rilevata e la frequenza di corsi di recupero appositamente istituiti. Il
consiglio di classe tiene conto anche della possibilità degli studenti
di raggiungere autonomamente, con lo studio individuale, gli obiettivi
formativi stabiliti dai docenti. In caso di insufficienza in una o più
discipline rilevata in sede di scrutinio, periodico o finale, il
consiglio di classe prevede le opportune verifiche dei risultati
raggiunti dallo studente attraverso il corso di recupero o lo studio
individuale, decidendo su che cosa vale la pena di concentrarsi.
- La durata non inferiore a 15 ore si riferisce ad ogni singolo
intervento di recupero oppure riguarda la somma complessiva di ore che
durante tutto l’anno ogni singolo consiglio di classe può destinare
alle azioni in cui si articola l’attività di recupero?
Va precisato, in via preliminare, che la O.M. indica la
durata di almeno 15 ore solo come criterio di massima <<di
norma>> e che tale indicazione oraria si riferisce soltanto ad
interventi di recupero strutturati. Spetta al consiglio di classe la
responsabilità di decidere, sulla base dei criteri stabiliti dal
collegio dei docenti, quali azioni di recupero debbano essere fatte in
modo strutturato in orario aggiuntivo (es. solo le materie fondanti) e
quali altre ricorrendo alla quota del 20% dell’autonomia scolastica o
allo studio personale dello studente anche assistito da qualche ora di
sportello.
- Le 15 ore, che costituiscono, secondo l’ordinanza
ministeriale 92/2007, la durata minima delle azioni in cui è articolata
l’attività di recupero, si riferiscono alle azioni attivate solo
durante il periodo delle lezioni, escluso, quindi, il periodo successivo
agli scrutini di fine anno, oppure si riferiscono anche a tale
periodo?
L’ordinanza ministeriale non fa differenza tra le
azioni che si svolgono durante l’anno e quelle che vengono predisposte
per il periodo che segue la conclusione degli scrutini finali. Pertanto
la consistenza, di norma, di 15 ore degli interventi di recupero si
riferisce alle iniziative che si realizzano sia prima che dopo gli
scrutini di giugno.
- Come si concilia quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 2
dell’O.M. 92/2007, secondo cui la determinazione della consistenza
oraria da assegnare ad ogni singolo intervento di recupero è lasciata
all’autonomia delle istituzioni scolastiche, con la precisazione,
riportata al comma 9 della stessa ordinanza, per cui la durata delle
azioni non può essere inferiore a 15 ore?
L’indicazione della soglia oraria costituisce un riferimento di
carattere orientativo volto a garantire omogeneità ed
efficacia.
- Quante azioni di recupero si possono prevedere per lo stesso
studente nell’arco di un anno? A quanti corsi può uno studente
partecipare contemporaneamente?
Il numero di azioni di recupero a cui lo studente
deve partecipare non può essere definito aprioristicamente, né per il
periodo delle lezioni né tanto meno per quello successivo agli scrutini
finali. Spetta ai Consigli di classe ogni decisione in merito.
Ovviamente, il consiglio di classe terrà conto della necessità di
evitare un’eccessiva concentrazione di carichi di lavoro per gli
studenti interessati.
- Per una stessa materia quanti corsi si possono attivare
nell’arco dell’anno scolastico?
Non c’è un numero predefinito di corsi per ogni singola
disciplina. Al termine di ciascun corso sono previste delle verifiche,
che costituiscono occasione per definire ulteriori forme di supporto
volte sia al completamento del percorso di recupero che al raggiungimento
di obiettivi formativi di più alto livello.
- Qual è il numero minimo di alunni per poter attivare
un’azione di recupero?
Non è previsto un numero minimo o massimo di studenti per
l’attivazione degli interventi di recupero. Ogni istituzione scolastica
progetterà iniziative rispondenti a principi di efficacia e di
efficienza, costituendo gruppi con carenze formative omogenee,
auspicabilmente contenuti nel numero.
- Chi decide la formazione dei gruppi studenti per la
partecipazione ad uno stesso corso di recupero?
La formazione dei gruppi viene decisa dai consigli di classe su
proposta dei docenti delle materie interessate, nell’ambito dei criteri
stabiliti dal collegio docenti e attraverso un’azione coordinata dal
dirigente scolastico. I gruppi possono essere formati da studenti della
stessa classe o di classi parallele, oppure di classi diverse, purché
con carenze omogenee. In questi casi, c’è l’esigenza di raccordo tra
il docente che svolge l’attività di recupero e i docenti della
disciplina degli alunni del gruppo così costituito.
- Possono prevedersi azioni di recupero che prescindano da ore
aggiuntive pomeridiane extracurricolari?
L’ordinanza descrive una pluralità di azioni mirate al
raggiungimento del recupero di lacune e difficoltà di cui quelle
organizzate in orario extra-curricolare costituiscono soltanto una delle
possibilità.
- Il cosiddetto “recupero in itinere” è legittimo e può
sostituire l’attivazione di corsi di recupero?
Il recupero “in itinere” può essere sostitutivo dei corsi di
recupero solo per gli studenti che riescono comunque a colmare
tempestivamente le loro lacune nel corso delle ordinarie attività
didattiche. Ciò non significa però che la scuola sia esonerata
dall’obbligo di istituire i corsi per quegli altri studenti che invece
non siano riusciti a recuperare.
- Quali possono essere altre modalità di recupero che non siano
i corsi pomeridiani oppure l’utilizzo della quota del 20% prevista dal
D.M. n. 47 del 13 giugno 2006
L’ordinanza, all’articolo 2, commi 8, 10 e 11, individua una
pluralità di azioni per il recupero. Le istituzioni scolastiche, nella
loro autonomia, adottano ogni forma di flessibilità nella organizzazione
delle attività di recupero, realizzando all’occorrenza anche corsi
mirati in orario extracurricolare per gli alunni che presentino
insufficienze di rilievo.
- Può un docente che ha segnalato il debito non proporsi per
tenere il corso?
Considerato il carattere contrattuale di prestazione aggiuntiva di
insegnamento e vista anche la possibilità di organizzare gruppi di
alunni provenienti da classi diverse, può anche verificarsi il caso di
un docente che in sede di valutazione collegiale nei consigli di classe
segnali l’esigenza di recupero e poi non possa tenere il relativo
corso. Sussiste però l’obbligo per tale docente di dare indicazioni
per il corso di recupero, di predisporre l’accertamento e di valutarne
i risultati.
- Chi decide di avviare un corso di recupero? E quando
iniziarlo?
Le specifiche attività di recupero sono realizzate con delibera dei
rispettivi consigli di classe per gli studenti che riportano voti di
insufficienza in occasione delle valutazioni periodiche o degli scrutini
intermedi o, per gli studenti per i quali viene sospeso il giudizio, in
occasione degli scrutini di fine anno.
- Se gli interventi di sostegno rientrano nelle attività di
recupero anche tali azioni devono rispettare la consistenza minima delle
15 ore?
Pur rientrando, a pieno titolo, nell’attività di recupero, gli
interventi di sostegno si caratterizzano per essere finalizzati a
prevenire l’insuccesso scolastico, e sono realizzati in ogni periodo
dell’anno scolastico. Sono programmati dai Consigli di classe ad inizio
d’anno sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio dei docenti, sono
riportati nel piano annuale delle attività del consiglio di classe e
sono esplicitati anche nel piano dell’offerta formativa della scuola.
Il sostegno all’apprendimento è un’opportunità didattica volta a
favorire il successo formativo. Pertanto è rimessa all’autonoma
decisione dei consigli di classe la consistenza delle ore per gli
interventi di sostegno.
- Gli alunni sono tenuti a frequentare le attività di sostegno
finalizzate a prevenire l’insuccesso scolastico?
Le istituzioni scolastiche devono promuovere e favorire la
partecipazione attiva degli studenti, dandone adeguata informazione alle
famiglie che possono tuttavia anche comunicare di non aderire alle
attività programmate dalla scuola e di voler risolvere il problema
autonomamente. Lo studente che aderisce alle attività assume l’obbligo
della relativa frequenza.
- Da quali atti documentali potrà risultare che il consiglio di
classe ha predisposto i corsi di recupero?
Ogni attività di recupero deliberata dal rispettivo consiglio di
classe viene registrata nel verbale delle riunioni dell’organo
collegiale con l’indicazione della tipologia, della consistenza oraria
e del numero degli studenti che sono tenuti a partecipare. Saranno
altresì verbalizzati i risultati delle verifiche relative agli
interventi di recupero.
- Il c.d. “sportello” di cui parla il comma 11 dell’art. 2
dell’O.M. 92/2007 è da considerarsi recupero a tutti gli effetti
oppure si configura come sostegno all’apprendimento? E gli alunni sono
tenuti a frequentarlo?
L’ordinanza ministeriale 92/2007 al comma 11 dell’articolo 2
assegna allo “sportello” compiti di consulenza e assistenza agli
alunni nella promozione dello studio individuale. Pertanto si configura
come un supporto all’apprendimento che, pur di natura non obbligatoria,
costituisce una opportunità di cui avvalersi.
- Quante ore di “sportello” possono essere
previste?
E’ rimessa all’autonoma decisione dei Consigli di classe,
nell’ambito dei criteri stabiliti dal collegio docenti, la consistenza
oraria dello sportello e non è previsto un minimo o massimo di
ore.
- In presenza di pochi alunni con insufficienze in una classe si
attivano ugualmente le azioni di recupero?
Sì. Le istituzioni scolastiche hanno l’obbligo di attivare gli
interventi di recupero, anche raggruppando gli studenti provenienti da
più classi, purché con carenze formative omogenee. Anche in assenza di
questo requisito, si devono comunque attivare gli interventi di
recupero.
inizio documento
FAQ - I corsi da realizzare dopo gli
scrutini di fine anno
- C’è una sostanziale differenza tra corsi di recupero
attivati dopo lo scrutinio finale e quelli invece che si realizzano
durante l’anno?
No.
- Quanti corsi un consiglio di classe può predisporre nel
periodo successivo agli scrutini finali?
Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, per gli studenti
che presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti valuta
la possibilità che suddetti studenti raggiungano gli obiettivi formativi
della o delle discipline interessate entro il termine dell’anno
scolastico o mediante lo studio personale svolto autonomamente o
attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero. Quindi sono
rimesse alla valutazione collegiale del consiglio di classe,
nell’ambito dei criteri stabiliti dal collegio docenti, coerentemente
con la natura didattica delle lacune evidenziate, la tipologia e la
consistenza oraria degli interventi di recupero.
- In quali circostanze e con quali modalità ci si può rivolgere
ad esperti esterni, esclusi gli Enti “profit”?
Nelle attività di sostegno e di recupero devono essere impiegati in
primo luogo i docenti in servizio nell’istituto. Solo in seconda
istanza, con motivazione da verbalizzare tra gli atti del Consiglio di
classe, si ricorre a docenti della propria o di altra istituzione
scolastica autonoma anche ITD, purché con rapporto d’impiego in atto,
e a soggetti esterni, con l’esclusione di Enti “profit”. I docenti
esterni e gli eventuali soggetti esterni sono individuati dal dirigente
scolastico sulla base di criteri di qualità deliberati dal collegio dei
docenti ed approvati dal consiglio di istituto.
Sono assimilabili agli “esperti” anche docenti reperiti dalle
graduatorie del proprio istituto o di istituti viciniori.
- Per ragioni oggettive di organizzazione si può rinviare tutto
a settembre, compresi i corsi di recupero?
L’O.M. prevede che durata e tempi degli interventi di recupero
finali e delle relative verifiche finali siano stabiliti dal collegio dei
docenti, tenendo conto delle particolari situazioni differenziate da
scuola a scuola e da classe a classe, e della esigenza di concedere allo
studente anche i tempi necessari per lo studio individuale. Su tale
aspetto organizzativo non possono fornirsi indicazioni prescrittive
poiché spetta al dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze
degli altri organi della scuola, il compito di organizzare le operazioni
nel modo più efficace.
inizio documento
FAQ - L'accertamento
- Chi predispone le prove per l’accertamento del superamento
dei debiti? C’è differenza tra accertamento durante l’anno
scolastico e quello che avviene a seguito dei corsi attivati dopo gli
scrutini finali?
Le prove per l’accertamento sono disposte dal docente delle materie
interessate nelle iniziative di recupero. Tale docente, componente del
consiglio di classe, può non coincidere col docente che ha tenuto il
corso di recupero. In questa eventualità si rileva la necessità di un
raccordo indispensabile tra i due diversi docenti. Non c’è differenza
sostanziale nelle modalità tra l’accertamento durante il periodo delle
lezioni e quello effettuato al termine del corso di recupero organizzato
a seguito di sospensione del giudizio negli scrutini finali.
- Può un docente diverso da quello del consiglio di classe,
anche esterno, chiamato a tenere i corsi dopo gli scrutini finali
predisporre lui le prove? E le deve correggere lui?
Il docente che tiene i corsi dopo gli scrutini finali, se è diverso
dal docente titolare della materia interessata nel recupero, non può
predisporre le prove, né le può valutare. Spetta al docente titolare
delle discipline oggetto di intervento predisporre le prove di
accertamento, dopo aver acquisito ogni utile elemento di giudizio da
parte del docente che ha tenuto i corsi.
- La verifica è effettuata immediatamente dopo la conclusione
dei corsi di recupero? Oppure può passare un certo tempo tra la fine dei
corsi, la verifica e l’espletamento dello scrutinio
sospeso?
Le modalità delle verifiche, ivi compresa la loro collocazione
temporale, sono determinate dai consigli di classe. Quelle finali, sempre
condotte dai docenti delle discipline interessate, si svolgono secondo il
calendario stabilito dal Collegio dei docenti. Compete al dirigente
scolastico il raccordo ottimale delle operazioni.
- Quali e quanti sono i docenti che saranno presenti
all’accertamento per iniziative attivate dopo gli scrutini
finali?
Le operazioni di verifica sono organizzate dal consiglio di classe e
sono condotte dai docenti delle discipline interessate con l’assistenza
di altri docenti del medesimo consiglio di classe. La decisione nel
merito è assunta collegialmente dal consiglio di classe nell’ambito
dei criteri stabiliti dal collegio docenti.
- Uno studente che non viene promosso alla classe successiva in
sede di integrazione dello scrutinio, è tenuto a recuperare nell’anno
scolastico successivo i debiti rilevati nello scrutinio di giugno e non
saldati entro la conclusione dell’anno scolastico?
No. L’alunno ripete l’anno.
- Lo studente può sottrarsi all’accertamento successivo al
corso di recupero effettuato in corso d’anno prima dello scrutinio di
giugno?
No. Lo studente non può sottrarsi alla verifica. Nello scrutinio di
giugno si terrà conto anche dell’esito delle verifiche relative ad
eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero
precedentemente effettuati.
- Nello scrutinio di fine anno quante sono le insufficienze che
fanno sospendere il giudizio? Può essere rinviato all’anno scolastico
successivo il recupero di eventuali carenze non gravi?
La valutazione del consiglio di classe in sede di scrutinio terrà
conto della possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi
formativi e di contenuto propri delle discipline che presentano
insufficienze entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo studio
personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi
interventi di recupero. Pertanto non ci può essere un numero predefinito
di insufficienze, perché scatti la sospensione del giudizio piuttosto
che il giudizio di non promozione. Il collegio dei docenti determina i
criteri da seguire per lo svolgimento dello scrutinio finale.
- L’insufficienza in materie che non sono presenti l’anno
successivo nel curricolo comporta necessariamente la partecipazione ai
corsi di recupero?
L’alunno è tenuto a partecipare al corso di recupero relativo a
materie non presenti nel piano di studio dell’anno successivo, se il
consiglio di classe decide in tal senso e di conseguenza deve sottoporsi
alle verifiche predisposte.
- In presenza di giudizio sospeso a fine anno come fa l’alunno
a conoscere i suoi voti in tutte le materie se l’ordinanza dispone che
all’albo dell’istituto viene riportata solo la indicazione della
“sospensione del giudizio”?
La scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunica
alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di
classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno studente
dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di
scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l’alunno non
abbia raggiunto la sufficienza.
- Se uno studente del triennio finale dei corsi di studi è
promosso a conclusione dei corsi di recupero, può ugualmente concorrere
alla banda alta della fascia del credito scolastico come gli altri
studenti promossi allo scrutinio di giugno?
Nei confronti degli studenti per i quali in sede di integrazione
dello scrutinio finale al termine del terzultimo e penultimo anno di
corso viene espressa una valutazione positiva si procede con
l’assegnazione del punteggio di credito nella misura prevista dalla
tabella A allegata al DM 42 del 22 maggio 2007. Il citato decreto
individua gli elementi da prendere in considerazione per l’attribuzione
del credito scolastico.
- Risulta non promosso lo studente che all’accertamento finale
non riesce a raggiungere la sufficienza in una o più materie oggetto di
recupero?
In sede di integrazione dello scrutinio finale, successivamente
all’espletamento delle verifiche relative alle iniziative di recupero,
il consiglio di classe procede ad una valutazione complessiva dello
studente, che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione dello
studente stesso alla classe successiva. L’esito delle verifiche è uno
degli elementi che concorrono alla valutazione complessiva.
inizio documento
FAQ - I debiti pregressi
- I debiti contratti nell’anno scolastico 2006-2007 devono
essere saldati quest’anno? E se non sono saldati, questi comportano la
bocciatura a prescindere dall’andamento scolastico dell’anno in
corso?
I debiti contratti nell’anno scolastico precedente non comportano
quest’anno la bocciatura. Tuttavia, le istituzioni scolastiche hanno
l’obbligo di realizzare iniziative di recupero nei confronti degli
alunni che abbiano contratto debito nell’anno scolastico
2006/2007.
- I debiti contratti lo scorso anno scolastico 2006/2007 in una
terzultima classe, se non saldati nella penultima classe, possono essere
di impedimento all’ammissione agli esami di Stato per quegli studenti
che sono ammessi comunque alla classe terminale?
I debiti contratti nell’a.s. 2006/2007, nel passaggio dalla
terzultima alla penultima classe, e non saldati nel corso della penultima
classe nell’anno scolastico 2007/2008, non costituiscono di per sé
motivo di non promozione all’ultima classe. In caso di promozione, tali
debiti devono però essere saldati improrogabilmente prima del 15 marzo
dell’anno 2009, pena la non ammissione all’esame di Stato, ai sensi
del D.M. 42/2007, art. 3, commi 2 e 4.
- Se uno studente sta ripetendo la penultima classe nell’anno
scolastico 2007/2008 ed ha ancora debiti contratti nella terzultima
classe nell’anno scolastico 2005/2006 non saldati, è tenuto a
recuperarli? E se non li recupera e viene promosso ugualmente
all’ultima classe rischia per questo di non essere ammesso agli esami
di Stato?
Nei confronti dell’alunno che nell’anno scolastico 2005/2006
frequentava la terzultima classe ed è stato promosso con debito alla
penultima classe, non si applica la normativa sul saldo dei debiti
prevista del decreto ministeriale n. 42/2007. Pertanto non sussiste
l’obbligo del saldo del debito ai fini dell’ammissione all’esame di
Stato.
- I debiti pregressi in discipline non più presenti nel
curricolo devono essere saldati nel corrente anno scolastico? E se non si
saldano, lo studente non viene promosso?
Ai fini dell’ammissione all’esame di Stato sono obbligati al
saldo del debito gli alunni che l’hanno contratto nell’anno
scolastico 2006/2007 nel passaggio dalla classe terza alla classe
quarta.
inizio documento
FAQ - Compensi
- Qual è il compenso per i docenti che tengono i corsi di
recupero? C’è differenza tra il compenso per i corsi tenuti durante
l’anno e quelli tenuti al termine dello scrutinio finale?
Il compenso è previsto dalle norme contrattuali e
precisamente dalla tabella 5 allegata al testo del nuovo contratto della
scuola. In suddetta tabella sono previste, a partire dalla data di
vigenza dello stesso, Euro 50.00 per ore aggiuntive finalizzate ai corsi
di recupero. Non c’è differenza tra i corsi tenuti durante l’anno e
quelli tenuti al termine delle lezioni, relativamente al
compenso.
- C’è differenza di compensi per corsi di sostegno
all’apprendimento e corsi di recupero?
Ai sensi dell’art. 2, comma 3, dell’O.M. 92/2007, gli interventi
di sostegno rientrano, a tutti gli effetti, nell’attività di recupero
e, in quanto tali, sono retribuiti con le stesse modalità.
- Perché il comma 11 dell’art. 2 dell’O.M. 92/2007 fa
riferimento ad un compenso forfettario per il cosiddetto “sportello”?
E qual è la misura del compenso?
Il comma 11 dell’art. 2 dell’O.M. vuole evidenziare una
distinzione tra l’attività di sportello e quella di docenza nei corsi
di recupero e sostegno. Ciò vale anche ai fini della loro retribuzione,
la cui misura è materia di contrattazione di istituto.
- Come possono essere pagati gli eventuali esperti esterni che
tengono i corsi attivati dopo gli scrutini finali?
Gli eventuali esperti esterni, qualora non si tratti di personale
appartenente al comparto scuola, sono destinatari di contratti di
prestazione d’opera con le modalità previste dall’articolo 40 del
Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, Regolamento concernente
le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche".
- Se eventualmente la ripresa dello scrutinio avviene dopo il 31
agosto, i docenti in quiescenza, i docenti temporanei o quelli
trasferiti, come faranno ad essere presenti? Potranno rifiutarsi? E se
comunque non saranno presenti come faranno a riunirsi collegialmente i
consigli di classe coinvolti?
Nel caso in cui sia la verifica finale che l’integrazione dello
scrutinio si svolgano dopo il 31 agosto per i docenti eventualmente
trasferiti in altra sede scolastica o collocati in altra posizione o
posti in quiescenza, è assicurata il rimborso spesa. Al personale
docente nominato fino al termine delle lezioni o dell’anno scolastico
è conferito apposito incarico per il tempo richiesto dalle operazioni in
questione. L’eventuale assenza di un componente del consiglio di classe
dà sempre luogo alla nomina di un altro docente della stressa disciplina
secondo la vigente disciplina.
inizio documento
FAQ - Studenti dell'ultimo anno
- Che cosa prevede la nuova normativa per gli studenti che
nell’anno scolastico 2007/2008 frequentano l’ultimo anno?
Per i candidati agli esami di Stato a conclusione dell'anno
scolastico 2007-2008, continuano ad applicarsi, relativamente ai debiti
formativi e all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico, le
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 1
dell’11 gennaio 2007. Pertanto, il consiglio di classe procede ad una
valutazione complessiva dello studente che tenga conto delle conoscenze e
delle competenze acquisite nell’ultimo anno del corso di studi, delle
sue capacità critiche ed espressive e degli sforzi compiuti per colmare
eventuali lacune e raggiungere una preparazione idonea a consentirgli di
affrontare l’esame, anche in presenza di valutazioni non sufficienti
nelle singole discipline. All’alunno promosso all’ultima classe con
debito formativo, va attribuito il punteggio minimo previsto nella
relativa banda di oscillazione. In caso di accertato superamento del
debito formativo riscontrato, il consiglio di classe può integrare in
sede di scrutinio finale del corrente anno scolastico il punteggio minimo
assegnato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene
tale punteggio. Per quanto riguarda il punteggio del credito scolastico,
continuano ad applicarsi le tabelle allegate al decreto del Presidente
della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323.
inizio documento
FAQ - Scrutinio finale
Come si svolge lo scrutinio finale? Si assegnano i voti agli
alunni per i quali si decide la sospensione del giudizio finale?
Si seguono le procedure previste dalla O.M. n. 90/2001, con la differenza
che nei confronti degli studenti che in sede di scrutinio finale, presentino
in una o più discipline valutazioni insufficienti, il consiglio di classe,
sulla base di criteri preventivamente stabiliti, procede ad una valutazione
della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di
contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell’anno
scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la
frequenza di appositi interventi di recupero. In tale caso, il consiglio non
procede alla approvazione dei voti proposti. Sono comunicati alle famiglie i
soli voti proposti nella disciplina o nelle discipline nelle quali lo
studente non abbia raggiunto la sufficienza. Si procede alla approvazione di
tutti i voti in sede di integrazione dello scrutinio, dopo l’effettuazione
della verifica dei risultati degli interventi di recupero.
inizio documento
Informazioni correlate