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La normativa di riferimento per le informazioni presenti in questa pagina è l'Ordinanza Ministeriale n.92 del 5 novembre 2007
Per gli studenti che in sede di scrutinio finale, presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti, il consiglio di classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, procede ad un valutazione della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero.
In tale caso il consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede, sulla base degli specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero.
Si procede invece al giudizio finale nei confronti degli studenti per i quali il consiglio di classe abbia espresso una valutazione positiva, anche a seguito degli interventi di recupero seguiti, nonché nei confronti degli studenti che presentino insufficienze tali da comportare un immediato giudizio di non promozione
In caso di sospensione del giudizio finale, all’albo dell’istituto viene riportata solo la indicazione della “sospensione del giudizio”.
La scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunica alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno studente dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi, le modalità e i tempi delle relative verifiche che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell’anno scolastico.
I genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà che non ritengano di avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche di cui al comma precedente.
Il nostro istituto propone, per gli allievi che vorranno avvalersene, corsi di recupero estivi per un massimo di 350 ore che si svolgeranno dal 15 giugno al 12 luglio.
I corsi di recupero saranno rivolti a alunni/e di classi parallele con un numero massimo di 15 studenti.
Non tutte le materie potranno avere un corso di recupero; come già adottato nella nostra scuola si privilegeranno le materie per le quali è prevista la prova scritta.
Salvo casi eccezionali, dipendenti da specifiche esigenze organizzative debitamente documentate, le iniziative di recupero, le relative verifiche e le valutazioni integrative finali hanno luogo entro la fine dell’anno scolastico di riferimento. In ogni caso, le suddette operazioni devono concludersi, improrogabilmente, entro la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.
Le verifiche finali si terranno presumibilmente dal 25 al 30 agosto, con possibilità di proseguire nella prima settimana di settembre in casi eccezionali e debitamente documentati.
Le operazioni di verifica sono organizzate dal consiglio di classe secondo il calendario stabilito dal collegio dei docenti e condotte dai docenti delle discipline interessate, con l’assistenza di altri docenti del medesimo consiglio di classe.
Mentre per il corso di recupero non tutti gli allievi avranno il proprio insegnante, la verifica finale sarà comunque fatta dall’insegnante di classe.
Il consiglio di classe, alla luce delle verifiche, delibera la integrazione dello scrutinio finale, espresso sulla base di una valutazione complessiva dello studente, che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione dello stesso alla frequenza della classe successiva. In tale caso, risolvendo la sospensione di giudizio, vengono pubblicati all’albo dell’istituto i voti riportati in tutte le discipline con la indicazione “ammesso”. In caso di esito negativo del giudizio finale, sulla base di una valutazione complessiva dello studente, il relativo risultato viene pubblicato all’albo dell’istituto con la sola indicazione “non ammesso”.
I debiti contratti nell’anno scolastico 2006-2007 non comportano quest’anno la bocciatura.
Per la classe quarta, i debiti contratti lo scorso anno scolastico 2006/2007 in terza, se non saldati questo anno (anno scolastico 2007/2008), non costituiscono di per sé motivo di non promozione all’ultima classe. In caso di promozione, tali debiti devono però essere saldati improrogabilmente prima del 15 marzo dell’anno 2009, pena la non ammissione all’esame di Stato, ai sensi del D.M. 42/2007, art. 3, commi 2 e 4.
Allo studente che sta ripetendo la quarta nell’anno scolastico 2007/2008 ed ha ancora debiti contratti in terza classe nell’anno scolastico 2005/2006 non si applica la normativa sul saldo dei debiti prevista del decreto ministeriale n. 42/2007. Pertanto non sussiste l’obbligo del saldo del debito ai fini dell’ammissione all’esame di Stato
.Nei confronti degli studenti per i quali sia stata espressa una valutazione positiva in sede di integrazione dello scrutinio finale al termine del terz’ultimo e penultimo anno di corso, il consiglio di classe procede altresì all’attribuzione del punteggio di credito scolastico nella misura prevista dalla Tabella A allegata al DM 42 del 22 maggio 2007.
1. Per i candidati agli esami di Stato, a conclusione dell’anno scolastico 2007/2008, continuano ad applicarsi – relativamente ai debiti formativi e all’attribuzione del punteggio per il credito scolastico, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge 11 gennaio 2007, n. 1 – le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della medesima Legge n. 1/2007.

Area Studenti