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Legge Regionale Toscana 3 ottobre 1997, n.72
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 13
ottobre 1997, n. 37
Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di
cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi
socio-assistenziali e socio-sanitari integrati.
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA
la seguente legge:
SOMMARIO
Titolo I
PRINCIPI ISPIRATORI E DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Il sistema socio - assistenziale e i
suoi obiettivi
...omissis...
Articolo 4 - Diritto all'informazione e interventi di
promozione sociale
Titolo II
SOGGETTI, PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE
Capo I
Soggetti istituzionali
Articolo 5 - La Regione
Articolo 6 - La Provincia
Articolo 7 - Il Comune
...omissis...
Capo II
Strumenti e procedure della programmazione
Articolo 9 - Il piano integrato sociale
regionale
Articolo 10 - Elaborazione ed approvazione del piano
sociale regionale
Articolo 11 - Il piano zonale di assistenza
sociale
...omissis...
Articolo 13 - Conferenza sanitaria regionale
integrata e modifiche all'art. 5 della L.R. 29 giugno 1994, n.
49
...omissis...
Articolo 15 - Incentivi per la forma associata tra
Comuni.
Articolo 16 - Ripartizione del fondo regionale per
l'assistenza sociale
Articolo 17 - Criteri per la parametrazione del
fondo
Capo III
Organizzazione territoriale
Articolo 18 - Le Aziende unità sanitarie
locali
Articolo 19 - La zona socio-sanitaria
Articolo 20 - Il distretto socio -
sanitario
...omissis...
Titolo III
LE RETI DI PROTEZIONE SOCIALE
Articolo 22 - Le famiglie
...omissis...
Articolo 26 - Le organizzazioni private
...omissis...
Titolo IV
POLITICHE SOCIALI INTEGRATE
...omissis...
Articolo 32 - Politiche per l'occupazione
...omissis...
Articolo 34 - Politiche per l'infanzia,
l'adolescenza e i giovani
Articolo 35 - Politiche a favore degli
anziani
Articolo 36 - Politiche per l'accessibilità
alle strutture e al territorio
Titolo V
ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA
...omissis...
Articolo 39 - Le attività di integrazione per
il recupero e la rieducazione funzionale dei disabili
...omissis...
Articolo 44 - Il sistema di telesoccorso e
telecontrollo
Titolo VI
GLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI
Capo I
Tipologie degli interventi
Articolo 45 - Tipologie e modalità degli
interventi socio-assistenziali
Articolo 46 - Interventi di sostegno
economico
Articolo 47 - Servizi domiciliari e di supporto
all'attività domiciliare
Articolo 48 - Assistenza sociale ed
educativa
Articolo 49 - Aiuto personale
...omissis...
Articolo 51 - Inserimenti lavorativi
Articolo 52 - Presidi residenziali e
semiresidenziali
Capo II
Destinatari di interventi specifici
...omissis...
Articolo 55 - Interventi a favore dei
disabili
...omissis...
Capo III
Oneri degli interventi e sistema di valutazione
Articolo 59 - Controllo e vigilanza sui servizi di
ospitalità per anziani e adulti inabili
...omissis...
Articolo 61 - Concorso al costo delle
prestazioni
...omissis...
Titolo VII
ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE REGIONALI
E NORME SUL PERSONALE DEI SERVIZI
...omissis...
Articolo 63 - La Commissione regionale per le
politiche sociali
...omissis...
Titolo VIII
NORME FINALI
...omissis...
Articolo 67 - Abrogazioni
Articolo 68 - Norma finanziaria
Articolo 69 - Norma transitoria
Articolo 70 - Norma finale
Titolo I
PRINCIPI ISPIRATORI E DISPOSIZIONI GENERALI
1. La Regione Toscana, con la presente legge, intende promuovere e
coordinare gli interventi di politica sociale, anche con apposite
reti di protezione sociale, attraverso la loro integrazione con
quelli sanitari, con quelli relativi alla casa, al lavoro, alla
mobilità, alla formazione, all'istruzione, all'educazione,
al diritto allo studio, alla cultura, alla ricerca, al tempo libero
e a tutti gli altri interventi finalizzati al benessere della
persona ed alla prevenzione e rimozione delle condizioni di disagio
sociale.
...omissis...
3. In particolare, la presente legge disciplina:
...omissis...
b) l'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo
118, comma 1, della Costituzione e relative a:
...omissis...
2. le funzioni amministrative relative ai servizi sociali spettanti
al Comune ai sensi dell'art. 9 della legge n. 142/90, salvo quanto
espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale e
regionale secondo le rispettive competenze;
...omissis...
4. Per i fini di cui ai precedenti commi il sistema
socio-assistenziale della Regione si informa ai principi del pieno
ed inviolabile rispetto della libertà e dignità della
persona e dell'inderogabile dovere di solidarietà sociale,
garantendo:
a) il rispetto dei diritti inviolabili della persona con
riferimento anche alle esigenze di riservatezza delle informazioni
che riguardano la sua condizione nel rispetto della libera scelta
dell'individuo;
b) l'eguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati
di bisogno differenti;
c) l'eguaglianza di opportunità tra uomo e donna nella
valorizzazione della differenza di genere in tutte le espressioni
della società;
d) il mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita e di
lavoro, considerando il ricorso ad interventi istituzionalizzati
come misure di emergenza e di eccezionalità;
e) il diritto ad una maternità e paternità
consapevole;
f) la libertà di scelta fra le prestazioni erogabili;
g) la conoscenza dei percorsi assistenziali e l'informazione sui
servizi disponibili;
h) l'accesso e la fruibilità delle prestazioni in tempi che
siano compatibili con i bisogni;
i) l'individuazione del cittadino come protagonista e soggetto
attivo nell'ambito dei principi di solidarietà, di
partecipazione, di auto-organizzazione, di attività
promozionali;
l) la valorizzazione e l'integrazione delle diverse culture.
Inizio documento
Articolo 2
Il sistema socio-assistenziale e i suoi obiettivi
1. Il sistema socio-assistenziale della Regione è
finalizzato a realizzare una rete di protezione sociale, di
opportunità e di garanzie volte al pieno sviluppo umano e al
benessere della comunità, al sostegno dei progetti di vita
delle persone e delle famiglie.
2. La Regione riconosce la particolare importanza
dell'attività dei soggetti del volontariato, della
cooperazione sociale e degli altri soggetti del privato sociale,
delle reti anche informali di persone e di famiglie favorendone lo
sviluppo attraverso l'agevolazione alla partecipazione e al
perseguimento delle finalità stabilite dalla presente
legge.
3. La Regione riconosce il ruolo dei soggetti privati che svolgono
attività assistenziali, anche a fini di lucro, in
conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia, ed
utilizza il loro contributo nell'ambito della programmazione
regionale e locale.
4. La Regione incentiva l'integrazione dei programmi di intervento
promossi da soggetti pubblici e privati in reti di servizio
orientate a fornire prestazioni personalizzate come risposta a
problemi omogenei.
5. In particolare, il sistema socio-assistenziale persegue i
seguenti obiettivi:
a) il coordinamento e l'integrazione con i servizi sanitari quale
metodo obbligatorio di lavoro tra servizi ed Enti indipendentemente
dalle diverse modalità di gestione, al fine di assicurare
una risposta unitaria alle esigenze della persona;
...omissis...
e) l'erogazione di un omogeneo livello di prestazioni su tutto il
territorio regionale, con definizione dei livelli minimi
garantiti;
...omissis...
h) la valorizzazione delle capacità e delle risorse della
persona attraverso attività di sostegno e supporto
avvalendosi della metodologia della relazione tra operatori e
cittadini;
i) la promozione e la valorizzazione della partecipazione degli
utenti, dei cittadini e delle formazioni ed organizzazioni sociali
all'individuazione delle istanze emergenti in seno alla
collettività e degli obiettivi della programmazione,
nonchè alla verifica dell'efficacia dei servizi e degli
interventi;
...omissis...
Inizio documento
Articolo 4
Diritto all'informazione e interventi di promozione sociale
1. Il cittadino utente del sistema sociale e assistenziale della
Regione ha diritto:
a) ad essere informato, anche da parte dei responsabili individuati
ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della L.R.
20 gennaio 1995, n. 9, sui propri diritti in rapporto ai servizi di
assistenza sociale, sulla disponibilità delle prestazioni
socio-assistenziali, sui requisiti per l'accesso, sulle
possibilità di scelta, sulle condizioni e sui requisiti per
accedere alle prestazioni e relative procedure, nonchè sulle
modalità di erogazione e delle prestazioni stesse;
b) ad esprimere il consenso sul tipo di prestazione, con
particolare riferimento alle proposte di ricovero in strutture
residenziali, salvo i casi previsti dalla legge;
c) ad ottenere che le modalità di organizzazione e di
svolgimento dei servizi garantiscano in concreto lo sviluppo della
personalità nel pieno rispetto della libertà e della
dignità personale, nonché dell'eguaglianza
sostanziale;
...omissis...
e) alla riservatezza e al segreto professionale da parte degli
operatori addetti ai servizi;
f) a partecipare alla scelta delle prestazioni compatibilmente con
le disponibilità esistenti nell'ambito territoriale
determinato per ciascun servizio socio-assistenziale;
g) ad essere garantito nella riservatezza e nella sua
facoltà di presentare osservazioni ed opposizioni nei
confronti dei responsabili dei servizi e dei procedimenti
nonché ad ottenere le debite risposte motivate.
2. L'intervento di informazione riguarda:
a) attività diretta a fornire al cittadino informazioni e
consulenza per la conoscenza delle prestazioni erogate dai
servizi;
b) attività di informazione rivolta alla collettività
o mirata ad offrire forme di conoscenza in termini di servizi e
risorse disponibili a gruppi omogenei, anche attraverso lo
strumento della "Carta dei servizi".
...omissis...
Inizio documento
Titolo II
SOGGETTI, PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE
Capo I
Soggetti istituzionali
1. La Regione, nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi
generali della programmazione e con il concorso delle Istituzioni
pubbliche e dei soggetti privati, approva il piano integrato
sociale regionale, di seguito denominato piano sociale
regionale.
2. La Regione inoltre svolge le seguenti funzioni:
a) ripartisce le risorse del fondo regionale per l'assistenza
sociale secondo i criteri e i vincoli di cui alla presente legge e
per gli obiettivi del piano sociale;
b) coordina e verifica l'attuazione del piano sociale
regionale;
c) promuove, indirizza e coordina il sistema informativo quale
strumento dell'Osservatorio sociale regionale di cui all'art.
64;
3. La Regione, sentiti i Comuni interessati procede direttamente
alla realizzazione di progetti speciali di interesse regionale nel
rispetto dell'art. 4, comma 2, della L.R. 19 luglio 1995, n. 77,
che abbiano caratteristiche di sperimentazione innovativa.
Inizio documento
1. La Provincia, nelle materie di cui alla presente legge ed ai
sensi dell'art. 14, comma 2, della legge n. 142/90, concorre alla
elaborazione del piano sociale regionale. In particolare, la
Provincia:
a) concorre alla definizione e all'attuazione dei piani zonali di
assistenza sociale approvati dall'Articolazione zonale della
Conferenza dei Sindaci, al fine di coordinare gli interventi di
propria competenza;
b) partecipa alle sedute delle Conferenze di zona per l'assistenza
sociale di cui al successivo art. 12;
c) elabora ed attua progetti e interventi in materia di
orientamento, preformazione e formazione professionale, inserimenti
lavorativi rivolti a soggetti in condizione di disagio
sociale;
d) elabora progetti integrati nel settore sociale per problematiche
riferite ad area vasta, con particolare riferimento agli strumenti
di cui al Titolo IV ''Politiche sociali integrate'';
e) raccoglie ed elabora dati nell'ambito dello sviluppo e del
potenziamento del sistema informativo sociale, nonchè cura
la realizzazione nell'ambito provinciale dell'Osservatorio sociale
regionale di cui all'art. 64.
2. La Provincia, per gli interventi di propria competenza,
partecipa alle sedute dell'Articolazione zonale della Conferenza di
zona, al fine dell'adozione del piano zonale di assistenza sociale
di cui all'art. 11.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 5 del D.L. 18
gennaio 1993, n. 9, convertito in legge 18 marzo 1993, n. 67, la
Provincia stipula apposite convenzioni con i Comuni, che gestiscono
le attività conformemente a quanto previsto dal successivo
art. 7, anche in rapporto a quanto stabilito dalla L.R. 23 marzo
1994, n. 25.
4. Gli interventi di cui al comma 1, lett. c), a favore dei
soggetti disabili sono attuati sulla base del piano
individualizzato di intervento conseguente all'accertamento della
condizione di handicap ed alla presa in carico da parte dei
soggetti socio-sanitari che formulano il progetto abilitativo
riabilitativo globale di cui all'art. 39.
Inizio documento
1. Il Comune è l'ente titolare delle funzioni in materia di
assistenza sociale.
2. Il Comune, ai fini della presente legge, gestisce gli interventi
di assistenza sociale di propria competenza ai sensi dell'art. 9
della legge n. 142/90. In particolare, può gestire il
complesso degli interventi o i singoli settori in uno dei modi
seguenti:
a) in forma diretta, anche tramite gli strumenti previsti dalla
legge 142/90;
b) in associazione, con uno, più o tutti i Comuni ricompresi
nella stessa zona socio-sanitaria mediante convenzione, ovvero
mediante la costituzione di consorzi ovvero attraverso tutte le
altre forme previste dalla legge n. 142/90 e successive
modificazioni;
c) mediante delega e relativa convenzione all'Azienda unità
sanitaria locale competente per territorio, previa associazione con
uno, più o tutti i Comuni ricompresi nella stessa zona
socio-sanitaria;
d) mediante delega e relativa convenzione alla Comunità
Montana nelle ipotesi di cui all'art. 8.
e) mediante accordo di programma con la Provincia, per particolari
servizi.
...omissis...
6. I Comuni, per l'erogazione dei servizi, nell'ambito delle
risorse programmate, possono convenzionarsi con enti pubblici e
privati ed autorizzare i cittadini alla fruizione delle prestazioni
e servizi di rete tramite appositi buoni-servizio. La predetta
attività deve essere disciplinata da apposito regolamento
comunale, approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge.
...omissis...
Capo II
Strumenti e procedure della programmazione
Inizio documento
Articolo 9
Il piano integrato sociale regionale
1. Il piano sociale regionale è l'atto di programmazione
settoriale con cui la Regione, anche con riferimento alle
priorità individuate dal programma regionale di sviluppo,
definisce, coordina e razionalizza le politiche in materia di
assistenza sociale, favorendo l'integrazione con gli interventi di
cui all'art. 1, comma 1. Con esso, in particolare, la
Regione:
...omissis...
c) ripartisce e assegna le risorse finanziarie;
d) specifica le forme di raccordo e di integrazione tra gli
interventi di assistenza sociale e quelli in campo sanitario ai
sensi del Titolo V "Attività di integrazione
socio-sanitaria";
e) specifica le forme di integrazione tra gli interventi di
assistenza sociale e quelli relativi ai settori di cui all'art.
28;
f) definisce le procedure e individua gli strumenti per la
valutazione degli interventi, nonchè gli standard cui devono
attenersi i soggetti erogatori dei servizi socio-assistenziali e
socio-sanitari per una generale tutela del cittadino, della
famiglia e della collettività;
g) stabilisce i criteri generali per la determinazione delle
entità del concorso da parte degli utenti al costo delle
prestazioni;
h) individua i livelli minimi garantiti, stabilisce e specifica le
modalità di verifica per il rispetto di applicazione sul
territorio e informa il piano all'obiettivo della omogeneità
delle prestazioni;
i) definisce gli indirizzi e i criteri per la formazione,
l'aggiornamento e la riqualificazione di tutti gli operatori
impegnati nelle attività sociali e nei servizi, individuando
gli standard di qualificazione professionale degli stessi.
...omissis...
4. Il programma finanziario consta di due atti di riparto annuali,
definiti in base a parametri oggettivi. Con il primo atto la
Regione ripartisce e assegna ai Comuni una quota non superiore al
cinquanta per cento delle risorse recate dal bilancio regionale per
gli interventi degli Enti locali; con il secondo, la Regione
ripartisce e assegna alle Province per le attività di cui
all'art. 51, comma 3, ai Comuni, alle Comunità Montane e
alle Aziende unità sanitarie locali la quota rimanente
destinata al finanziamento dei progetti recati dai piani di zona,
approvati ai sensi dell'art. 11, comma 5.
5. Il piano di indirizzo comprende:
a) la specificazione, ai sensi dell'art. 17, dei parametri
oggettivi in base ai quali si effettua il riparto delle risorse di
cui al precedente comma 4;
...omissis...
7. La seconda sezione del piano, relativa agli interventi diretti
della Regione di cui al comma 2 comprende:
...omissis...
b) la ripartizione, tra i progetti di cui alla precedente lettera
a), delle risorse finanziarie per essi recate dal bilancio
regionale;
...omissis...
Inizio documento
Articolo 10
Elaborazione ed approvazione del piano sociale regionale
1. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per le
politiche sociali di cui all'art. 63, convoca la Conferenza
sanitaria regionale integrata di cui all'art. 13 che esprime parere
obbligatorio sulla proposta di piano sociale regionale. La Giunta
regionale, acquisiti tutti gli atti relativi, adotta il piano
sociale regionale che è presentato al Consiglio regionale
per la sua approvazione entro tre mesi dalla sua scadenza. Il piano
ha validità triennale ed è a scorrere con
aggiornamento annuale. Fino all'entrata in vigore
dell'aggiornamento è prorogata l'efficacia del
precedente.
...omissis...
3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, in via
preventiva e con cadenza annuale, definisce le modalità di
raccordo generale e di integrazione del piano sociale regionale con
il piano sanitario regionale e con gli strumenti della
programmazione settoriale.
4. Nel rispetto dei diritti di informazione e consultazione, la
Giunta regionale convoca le parti sociali ai fini di cui al comma
1.
Inizio documento
Articolo 11
Il piano zonale di assistenza sociale
1. Il piano zonale di assistenza sociale è l'atto in cui
sono contenuti i programmi e i progetti di intervento dei Comuni,
della Provincia e degli altri soggetti pubblici o privati
selezionati in sede di conferenza di zona di cui all'art. 12, con
il quale si realizza l'integrazione tra gli interventi di
assistenza sociale e quelli relativi ai settori di cui all'art.
28.
2. Il piano individua l'entità dei finanziamenti messi a
disposizione per ciascun progetto dai Comuni o da altri soggetti
pubblici o privati, di quelli messi a disposizione dalle Aziende
unità sanitarie locali ai sensi del D.P.C.M. 8 agosto 1985,
l'entità delle eventuali risorse regionali aggiuntive
necessarie alla completa realizzazione dello stesso progetto. Per
ciascun progetto sono inoltre indicati i soggetti attuatori di cui
all'art. 9, commi 4 e 5 le modalità di realizzazione dei
progetti, gli obiettivi che si intendono perseguire, i tempi di
attuazione e i parametri di verifica dell'efficacia degli
interventi.
3. I finanziamenti regionali sono assegnati ai soggetti di cui
all'art. 9, comma 4, che provvedono all'erogazione ai soggetti
attuatori dei progetti approvati con il piano zonale di assistenza
sociale.
...omissis...
Inizio documento
Articolo 13
Conferenza sanitaria regionale integrata
e modifiche all'art. 5 della L.R. 29 giugno 1994, n. 49
1. Dopo il comma 6 dell'art. 5 della L.R. 29 giugno 1994, n. 49,
sono aggiunti i seguenti commi 6 bis e 6 ter:
''6 bis. Ai fini della programmazione in materia di assistenza
sociale, la Conferenza sanitaria di cui al comma 6 espleta funzioni
consultive esprimendo pareri sul piano sociale regionale, sui
criteri di ripartizione delle risorse e sugli atti riguardanti
l'alta integrazione socio-sanitaria. I Presidenti delle Province
partecipano alla Conferenza per l'integrazione con i programmi e
gli interventi specifici di loro competenza.
...omissis...
Inizio documento
Articolo 15
Incentivi per la forma associata tra Comuni
1. Nella ripartizione dei contributi del fondo a parametro di cui
all'art. 9, comma 4, il piano sociale regionale prevede di
riservare una quota del fondo compresa fra il dieci per cento e il
venti per cento per i Comuni che adottano la forma di gestione
associata, comunque prevista dall'art. 7, comma 2, con tutti i
Comuni ricompresi nella zona socio-sanitaria per la parte
prevalente dei servizi socio-assistenziali.
2. Per ciascuno dei Comuni, la maggiorazione di cui al comma 1 non
può superare la metà dell'importo del fondo a
parametro ordinario assegnato.
Inizio documento
Articolo 16
Ripartizione del fondo regionale per l'assistenza sociale
1. Il fondo regionale per l'assistenza sociale viene determinato
annualmente con legge di bilancio.
...omissis...
Inizio documento
Articolo 17
Criteri per la parametrazione del fondo
1. I parametri oggettivi in base ai quali la Regione effettua il
riparto delle risorse di cui all'art. 9, comma 4, sono rivolti a
definire, oltre alla dimensione degli interventi e dei servizi in
atto, quella dei bisogni di assistenza sociale rilevabili con le
analisi condotte nell'ambito dell'Osservatorio sociale regionale e
in base alle indicazioni emerse dai soggetti titolari delle
funzioni.
Inizio documento
Capo III
Organizzazione territoriale
Articolo 18
Le Aziende unità sanitarie locali
1. Il comma 2 dell'art. 2 della L.R. 49/94 è sostituito dal
seguente:
''2. Le Aziende unità sanitarie locali provvedono alla
gestione:
a) delle attività sanitarie, ivi comprese quelle di
prevenzione di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 502/92 e successive
modificazioni;
b) delle attività socio-assistenziali a rilievo sanitario,
secondo quanto stabilito dalla legge regionale sull'organizzazione
e promozione delle politiche sociali e sul riordino dei servizi
socio-assistenziali;
c) delle attività di assistenza sociale la cui gestione
è ad esse attribuita, in base a delega da parte degli Enti
locali, che assicurano un finanziamento ai sensi dell'art. 3, comma
3, del predetto decreto delegato.".
2. Ferma restando la titolarità delle funzioni di carattere
sanitario e sociale attribuite rispettivamente alle Aziende
unità sanitarie locali e ai Comuni ai sensi delle vigenti
norme, attraverso gli accordi di programma di cui all'art. 14 viene
stabilita la gestione delle attività di assistenza sociale
che integrano gli interventi sanitari, di cui al Titolo V
"Attività di integrazione socio-sanitaria", di norma da
parte di tutti i Comuni associati della stessa zona
socio-sanitaria, ovvero da parte dell'Azienda unità
sanitaria locale, secondo le modalità di cui all'art. 19,
comma 4.
Inizio documento
Articolo 19
La zona socio-sanitaria
1. La zona socio-sanitaria è la sede in cui confluiscono i
vari momenti della programmazione delle attività sociali
gestite dall'Azienda unità sanitaria locale, dai Comuni e
dalla Provincia ed è la sede di:
a) elaborazione e predisposizione dei piani zonali;
b) progettazione integrata di sostegno di cui all'art. 28;
c) progettazione dell'integrazione socio-sanitaria di cui all'art.
37;
d) stesura dei protocolli operativi da demandare al coordinamento
del distretto.
2. Nella zona socio-sanitaria, quale ambito territoriale di cui
alla LR 49/94 e alla LR 28/95, si realizza la gestione associata
degli interventi sociali a prevalente integrazione sanitaria e
costituisce l'ambito di associazione tra i Comuni per la gestione
dei servizi socio-assistenziali.
3. Ai fini delle attività di integrazione socio-sanitaria
previste del piano sanitario regionale e dal piano sociale
regionale, l'Articolazione zonale della Conferenza dei Sindaci, di
cui all'art. 12, determina i relativi progetti, alla cui
elaborazione partecipa l'Azienda unità sanitaria locale, e
ne verifica l'attuazione.
4. La zona socio-sanitaria è l'ambito territoriale nel quale
l'Azienda unità sanitaria locale, tramite accordi di
programma ai sensi dell'art. 14, provvede all'attuazione dei
progetti adottati ai sensi del comma 3 dall'Articolazione zonale
della Conferenza dei Sindaci, garantendo le risorse funzionali in
termini di finanziamenti e di personale necessari per la
realizzazione delle attività e per il conseguimento degli
obiettivi determinati ai sensi del comma 3.
5. All'attuazione dei progetti adottati dall'Articolazione zonale
della Conferenza dei Sindaci possono provvedere altresì
tutti i Comuni associati della stessa zona socio-sanitaria
attraverso accordo di programma con l'Azienda unità
sanitaria locale ai sensi dell'art. 14.
6. La Giunta regionale svolge annualmente verifiche sui progetti
finalizzati di cui ai commi 3, 4 e 5, e ne riferisce al Consiglio
regionale, anche per l'adozione di eventuali provvedimenti
conseguenti .
Inizio documento
Articolo 20
Il distretto socio-sanitario
1. Il distretto socio-sanitario è la sede di organizzazione,
integrazione ed erogazione dei servizi socio-sanitari e
socio-assistenziali dei Comuni e delle Aziende unità
sanitarie locali.
2. La gestione complessiva dell'attività dei servizi
sanitari/sociali/assistenziali sulla base del piano zonale è
assicurata a livello del distretto di cui all'art. 3, comma 2,
della L.R. 49/94. I servizi di assistenza sociale dei Comuni e
delle Aziende unità sanitarie locali garantiscono mediante
il distretto la proposta dei progetti integrati di intervento, la
loro attuazione e la presa in carico degli utenti e l'erogazione
delle prestazioni.
3. Ai fini della rilevazione, della valutazione e
dell'organizzazione degli interventi per soddisfare i bisogni
socio-sanitari emergenti nel territorio, devono essere costituiti,
presso la sede del distretto, il coordinamento e l'integrazione
delle prestazioni sanitarie di primo livello con le prestazioni di
assistenza sociale gestite dall'Azienda unità sanitaria
locale e dai Comuni, cui concorrono i medici di cui all'accordo
collettivo nazionale per la medicina generale e la pediatria, nel
rispetto delle modalità previste dall'art. 71 del D.P.R. n.
484/96.
4. Il piano zonale definisce, per le sedi distrettuali,
l'organizzazione dei servizi socio-assistenziali gestiti
direttamente dai Comuni e l'erogazione delle relative prestazioni.
Il piano zonale prevede, altresì, l'informazione unica ai
cittadini sulle modalità di accesso ai servizi sanitari e
sociali anche attraverso l'uso del sistema del centro unico di
prenotazione (CUP).
5. Presso ogni distretto deve essere costituito l'Ufficio di
coordinamento di cui fanno parte il Coordinatore sanitario del
distretto, il Coordinatore sociale per le attività sociali
gestite dall'Azienda unità sanitaria locale.
6. In deroga a quanto previsto dall'art. 15, comma 4, della L.R.
1/95, in caso di attività gestite direttamente dal Comune,
fa parte dell'Ufficio di coordinamento del distretto anche il
responsabile dei servizi socio-assistenziali nominato dal
Comune.
7. Attraverso appositi accordi di programma i Comuni e le Aziende
unità sanitarie locali possono concordare modalità
per individuare un unico coordinatore sociale referente per tutte
le attività sociali con valenza sanitaria e
socio-assistenziali.
...omissis...
Inizio documento
Titolo III
LE RETI DI PROTEZIONE SOCIALE
...omissis...
2. La Regione finalizza i propri interventi verso il potenziamento
delle politiche di sostegno alle responsabilità familiari,
tenendo conto dei bisogni, dei diritti e dei rapporti fra i singoli
soggetti nelle famiglie e fra famiglie e società nel suo
complesso.
3. Il piano sociale regionale e il piano sociale zonale contengono
le forme di promozione e di realizzazione di specifici progetti ed
iniziative nell'ambito dei principi stabiliti dal presente articolo
ed, in particolare, volti a:
...omissis...
e) promuovere e sostenere l'armonico sviluppo delle relazioni
familiari e della coppia, nonché dei rapporti fra le
generazioni, specie fra genitori e figli;
...omissis...
Inizio documento
Articolo 26
Le organizzazioni private
1. I soggetti che nelle varie forme organizzative e imprenditoriali
collaborano alla produzione di servizi di pubblica utilità,
volti ad assicurare un sistema di aiuto e di promozione umana, nel
quadro dei piani di zona, sono autorizzati dai Comuni a svolgere
attività di servizio sulla base della verifica dei requisiti
di idoneità a funzionare e di standard di qualità
stabiliti dal piano sociale regionale.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere revocata
per la perdita dei requisiti di idoneità e degli standard di
qualità.
3. La fruizione delle prestazioni offerte dai soggetti di cui al
presente articolo è definita da apposita convenzione con la
quale vengono stabiliti obblighi e diritti dei contraenti.
4. Nell'ambito delle prestazioni offerte dai soggetti autorizzati e
convenzionati è consentito l'esercizio della libera scelta
da parte degli utenti ammessi alla fruizione delle stesse con oneri
a totale o parziale carico della spesa pubblica.
...omissis...
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Titolo IV
POLITICHE SOCIALI INTEGRATE
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Articolo 32
Politiche per l'occupazione
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2. Sono considerate prioritarie le azioni concernenti:
a) attività di servizio e cura della persona con riguardo
all'infanzia, all'adolescenza, alle donne, agli anziani, alla
riabilitazione e recupero dei tossicodipendenti, ai portatori di
handicap e ad interventi mirati nei confronti delle devianze
sociali;
b) interventi di risanamento e valorizzazione ambientale;
c) interventi di risanamento e valorizzazione dei beni
culturali;
3. Le proposte relative agli interventi di cui al comma 2 sono
contenute nei progetti integrati di sostegno di cui all'art.
28.
4. Al fine di promuovere la costituzione e l'avvio di nuove imprese
per sviluppare l'imprenditoria femminile e giovanile, fatti salvi
gli interventi previsti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 26 aprile
1993, n. 27, il piano di indirizzo ivi previsto assicura forme
incentivanti per attività di servizio alla persona e per
soggetti svantaggiati. Il piano sanitario regionale e il piano
sociale regionale specificano le forme di integrazione come
previsto agli artt. 9 e 10.
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Articolo 34
Politiche per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani
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2. La Regione promuove e sostiene le attività educative e
sociali tese a:
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b) prevenire o intervenire precocemente su eventuali condizioni di
svantaggio psicofisico e socio-culturale;
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g) assicurare la massima integrazione con gli altri servizi
educativi, sociali, formativi e sanitari per il raggiungimento di
obiettivi complessi di tutela e qualità della vita dei
minori e dei giovani;
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Articolo 35
Politiche a favore degli anziani
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2. Il piano sociale regionale definisce specifici interventi a
favore della popolazione anziana. Al fine di attivare interventi di
prevenzione e per soddisfare gli straordinari bisogni di assistenza
delle persone anziane non autosufficienti, i Comuni erogano
l'assistenza domiciliare promuovendone l'integrazione con
l'assistenza domiciliare infermieristica e riabilitativa fornita
dalle Aziende unità sanitarie locali. L'assistenza
domiciliare è attuata, oltrechè nella forma diretta,
mediante l'erogazione di 'assegni per l'assistenza'' riconosciuti a
favore degli anziani non autosufficienti. Tali assegni possono
essere erogati a soggetti che assicurino, nell'ambito domiciliare,
il mantenimento e la cura dell'anziano non autosufficiente, che
sottoscrivano il piano terapeutico assistenziale previsto dagli
atti di indirizzo regionali e che rispondano alle seguenti
caratteristiche o condizioni:
a) parenti e affini anche diversi dalle persone obbligate ai sensi
dell'art. 433 del codice civile;
b) persone conviventi all'interno del nucleo anagrafico;
c) persone disponibili ad assicurare l'assistenza all'anziano non
autosufficiente in modo da consentire la sua permanenza nel proprio
domicilio.
3. I Comuni e le Aziende unità sanitarie locali
disciplinano, nei propri regolamenti relativi alle prestazioni, le
modalità e le procedure di ammissione agli interventi,
basate sui criteri del riconoscimento della non autosufficienza,
del bisogno di assistenza e, ove possibile, del consenso del
soggetto non autosufficiente secondo il piano terapeutico di cui al
comma 2 nonché dei limiti di reddito stabiliti dai
regolamenti stessi. Ai fini del presente comma per reddito si
intendono tutte le risorse finanziarie e patrimoniali di cui il
cittadino ha la piena disponibilità. I predetti regolamenti
devono altresì individuare criteri e modalità per
correlare la posizione reddituale con il tenore di vita.
4. Le forme di intervento riguardano sia l'assistenza domiciliare
sia l'erogazione di un assegno di assistenza.
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6. Alla stipula degli accordi di programma di cui al comma 5 devono
partecipare anche i Comuni che abbiano esercitato la facoltà
di delega all'Azienda unità sanitaria locale delle funzioni
in materia assistenziale.
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Articolo 36
Politiche per l'accessibilità alle strutture e al
territorio
1. Al fine di conseguire l'obiettivo di eliminare situazioni di
rischio, di ostacolo o di impedimento alla mobilità, per le
relazioni umane e la fruibilità generale degli ambienti di
vita, la Regione promuove interventi attraverso il piano sociale
regionale volti a garantire l'accessibilità a tutti gli
edifici, pubblici e privati, nonché agli spazi urbani e alle
infrastrutture di trasporto pubblico, ai sensi della legge 9
gennaio 1989, n. 13, modificata dalla legge 27 febbraio 1989, n.
62, e della L.R. 9 settembre 1991, n. 47 e successive
modificazioni.
2. Nel piano zonale di assistenza sociale i progetti integrati di
sostegno comprendono il coordinamento dei programmi comunali
previsti ai sensi di legge.
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Titolo V
ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA
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Articolo 39
Le attività di integrazione per il recupero e la
rieducazione funzionale dei disabili
1. Nell'area del recupero e della rieducazione funzionale dei
disabili, le attività ad elevata integrazione
socio-sanitaria sono tese ad assicurare:
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b) l'erogazione di attività di assistenza domiciliare
socio-sanitaria, la fornitura di particolari ausili per l'autonomia
personale, l'assistenza nell'inserimento scolastico preformazione e
formazione professionale e inserimento lavorativo, attraverso le
risorse necessarie;
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2. L'Azienda unità sanitaria locale, all'interno
dell'accordo di programma di cui all'art. 14, assicura quanto di
propria competenza in merito alle risorse necessarie per gli
interventi di cui al comma 1. Il concorso al costo delle
prestazioni per gli interventi di natura sociale, concordati ai
sensi dell'accordo di programma e del piano terapeutico
individuale, è attivato secondo i criteri di cui all'art.
61.
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Articolo 44
Il sistema di telesoccorso e telecontrollo
1. Al fine di assistere a domicilio le persone anziane o inabili a
grave rischio socio-sanitario, il piano sociale regionale individua
e regola forme di attività di prevenzione e tutela tramite
strumenti organizzati con il sistema del telesoccorso e
telecontrollo, alle quali devono conformarsi anche le iniziative
già avviate.
2. Le attività di telesoccorso e telecontrollo devono
valorizzare la piena integrazione tra i servizi pubblici sociali e
sanitari e le Associazioni del volontariato e contribuire a
realizzare il monitoraggio permanente degli utenti a grave rischio
di non autosufficienza.
3. Le attività sono attuate dalle Aziende unità
sanitarie locali su proposta dei servizi sociali e devono
coordinarsi con l'organizzazione del dipartimento emergenza urgenza
(DEU).
4. Le attività sono altresì promosse ed attuate dai
Comuni sulla base di accordi di programma con le Aziende
unità sanitarie locali, al fine di rendere certo il concorso
integrato delle competenze sanitarie con quelle sociali e di quelle
del volontariato.
5. L'utenza del servizio di telesoccorso e telecontrollo è
individuata tra le persone anziane o inabili parzialmente o
totalmente dipendenti e, in via prioritaria, tra quelle che vivono
sole o fanno parte di nuclei familiari i cui componenti risultano
essere a loro volta persone anziane o inabili. Gli interventi di
telesoccorso e telecontrollo devono essere strettamente correlati
con i piani individualizzati conseguenti all'applicazione dei
criteri propri dell'accertamento di handicap e alla valutazione
della condizione di non autosufficienza e relativa presa in carico
del soggetto.
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Titolo VI
GLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI
Capo I
Tipologie degli interventi
Articolo 45
Tipologie e modalità degli interventi
socio-assistenziali
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2. Gli interventi socio-assistenziali devono garantire il rispetto
delle esigenze della persona, delle sue convinzioni personali e
della sua dignità.
3. Gli interventi devono emergere da progetti individualizzati e da
programmi di intervento globali attraverso i quali predisporre il
percorso socio-assistenziale-terapeutico e riabilitativo da
proporre al cittadino, tramite l'attivazione di servizi di rete e
l'utilizzo di tutte le risorse presenti nel territorio.
4. I Comuni devono definire tramite propri regolamenti i criteri
per l'erogazione dei servizi, i requisiti, le modalità e le
procedure per l'accesso agli stessi, le forme di compartecipazione
al costo delle prestazioni erogate da parte degli utenti e di
coloro che sono tenuti agli alimenti.
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6. La Regione stabilisce con il piano sociale regionale i criteri
di indirizzo per l'omogeneità delle prestazioni, con
l'individuazione dei livelli minimi garantiti che devono essere
attivati su tutto il territorio regionale in conformità di
quanto disposto dall'art. 4, comma 2, della L.R. 77/95.
7. Gli interventi consistono in:
a) interventi di sostegno economico;
b) prestazioni di assistenza domiciliare;
c) prestazioni di assistenza socio-educativa;
d) interventi di aiuto personale;
e) interventi socio-terapeutici;
f) inserimenti lavorativi;
g) servizi semi-residenziali;
h) servizi residenziali.
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Articolo 46
Interventi di sostegno economico
1. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati al
soddisfacimento dei bisogni fondamentali del cittadino al fine di
promuoverne l'autonomia e superare gli stati di
difficoltà.
2. Al fine di soddisfare i bisogni fondamentali della vita
quotidiana, gli interventi di assistenza economica possono avere
carattere straordinario, temporaneo o continuativo.
3. I Comuni disciplinano con apposito regolamento gli interventi di
cui al comma 2 nell'ambito dei criteri e priorità definiti
dal piano sociale regionale.
4. I provvedimenti specifici, realizzati a favore di esigenze
particolari di assistiti, quali assegni per l'assistenza e cura di
anziani non autosufficienti, interventi per la vita indipendente o
aiuto personale per persone con gravi disabilità ed altri
interventi sono attuati nel rispetto di quanto previsto al
precedente comma 3.
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Articolo 47
Servizi domiciliari e di supporto all'attività
domiciliare
1. Le prestazioni di assistenza domiciliare sono finalizzate a
garantire il soddisfacimento di esigenze personali, domestiche,
relazionali, educative/riabilitative di cittadini in temporaneo o
permanente stato di non autosufficienza, di dipendenza o
emarginazione.
2. Le prestazioni devono essere attivate secondo un sistema
d'interventi integrati del settore e degli altri settori di cui
all'articolo 1, comma 1.
3. I servizi di supporto sono organizzati per facilitare la
permanenza del cittadino nel proprio domicilio e sono attivati
tramite servizio mensa o forniture di pasti, servizio di
lavanderia, podologia e trasporto sociale. Devono essere
altresì previsti servizi di supporto consistenti in offerta
di prestazioni che afferiscano ai bisogni della vita di
relazione.
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Articolo 48
Assistenza sociale ed educativa
1. L'assistenza sociale ed educativa si attua attraverso la
consulenza psico-sociale ed educativa e gli interventi di sostegno
al singolo, alla famiglia o a gruppi di soggetti a rischio,
concordando con gli interessati un progetto volto a contrastare o
risolvere situazioni di crisi e a prevenire e superare situazioni
di isolamento, di emarginazione o di devianza, mediante il ricorso
alle risorse sociali, educative, culturali e ricreative presenti
nella comunità locale.
2. Fermo restando quanto disposto dall'art. 9 della L.R. 53/81 e
successive modificazioni, per la realizzazione degli interventi
sono predisposti progetti complessivi e sono attivati in
collaborazione, secondo la specificità dei casi, con i
servizi sanitari, educativi, scolastici, i quali intervengono
ciascuno per la propria competenza anche per quanto attiene agli
oneri finanziari derivati dagli interventi stessi.
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1. Gli interventi di aiuto personale di cui all'art. 9, comma 2,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono diretti a soggetti in
temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale
non superabile con protesi o ausili tecnici o altre forme di
sostegno.
2. Gli interventi devono essere attuati nel rispetto del principio
della libera scelta di cui all'art. 1, comma 4, lett. a), tramite
gli strumenti previsti dagli artt. 46, 47, e 48 finalizzati a
permettere lo svolgimento delle attività quotidiane, il
mantenimento del soggetto nel proprio ambiente di vita e nel
superamento di stati di isolamento e emarginazione.
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Articolo 51
Inserimenti lavorativi
1. Gli enti titolari delle funzioni assistenziali promuovono
percorsi per facilitare l'inserimento lavorativo di cittadini in
situazioni di disagio, di emarginazione, di ridotte capacità
lavorative, attivando modi di coordinamento con le Province per
l'attività formativa.
2. Ai fini di cui al comma 1 ed in armonia con la legislazione
nazionale e regionale in materia, gli interventi consistono
in:
a) attività di orientamento e qualificazione professionale
per adolescenti a rischio, soggetti disabili o con problematiche
psico-fisiche, soggetti con problematiche di dipendenza per i quali
l'inserimento lavorativo sia previsto durante o al termine del
trattamento terapeutico, soggetti già istituzionalizzati o
in regime di semilibertà;
b) attuazione di inserimenti di persone con gravi
disabilità;
c) individuazione di strutture produttive idonee e disponibili
all'inserimento dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e
b);
d) attivazione e incentivazione degli strumenti previsti dalla
normativa nazionale e regionale per la costituzione di cooperative
sociali di cui alla legge 381/91, e per l'inserimento di persone
disabili.
3. Per facilitare l'inserimento lavorativo di soggetti con handicap
di natura fisica, psichica o sensoriale con diminuzione della
capacità lavorativa non inferiore a 2/3, la Regione
definisce nel piano sociale regionale le modalità di
finanziamento per progetti di orientamento, preformazione,
formazione professionale e inserimento lavorativo. A tale fine il
piano prevede interventi per le seguenti tipologie:
a) dotazione di attrezzature ed altre facilitazioni ai soggetti che
intendono avviare un lavoro autonomo;
b) adeguamento del posto di lavoro mediante dotazione di apposite
idonee attrezzature o modifica della strumentazione
esistente;
c) facilitazioni, per l'avvio e lo sviluppo, ad imprese costituite
in forma societaria, ad esclusione di quelle per azioni, salvo il
caso delle cooperative, la cui percentuale di handicappati
impiegati non sia inferiore al venti per cento;
d) copertura totale o parziale delle spese per gli oneri sociali
derivanti alle aziende dall' assunzione di handicappati e per
contribuzioni assicurative a carico di lavoratori autonomi;
e) integrazione fino ad un massimo del trenta per cento della
retribuzione percepita dai lavoratori dipendenti di cui al punto
precedente.
4. I soggetti attuatori stipulano apposite convenzioni con i
singoli, le imprese e le cooperative per stabilire le condizioni a
cui è subordinata l'attivazione degli interventi.
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Articolo 52
Presidi residenziali e semiresidenziali
1. I servizi residenziali sono finalizzati all'accoglienza,
temporanea o stabile, di persone le cui esigenze assistenziali non
possono trovare soluzione adeguata mediante gli altri interventi di
cui alla presente legge.
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Capo II
Destinatari di interventi specifici
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Articolo 55
Interventi a favore dei disabili
1. Le azioni a favore delle persone disabili debbono essere rivolte
a rimuovere gli ostacoli di tipo culturale, materiale, strutturale
per il raggiungimento di ogni possibile livello di autonomia.
2. Gli interventi debbono avere come finalità l'inserimento
sociale in senso ampio, l'integrazione scolastica e lavorativa, la
valorizzazione delle capacità.
3. Le forme assistenziali, da attuarsi sulla base di piani
individualizzati di intervento, debbono tradursi in prestazioni che
assicurino la costante valorizzazione dell'individuo, il rispetto
dei diritti della persona, il sostegno alle cure familiari, alle
forme di auto-aiuto e agli interventi per la vita
indipendente.
4. Il ricorso ai servizi residenziali deve scaturire da un coerente
piano di intervento che abbia verificato in via prioritaria
l'esperibilità di forme alternative di tipo domiciliare e
diurno.
5. Gli interventi ed i livelli di assistenza a favore dei disabili
sono definiti dal piano sociale regionale e dal piano sanitario
regionale.
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Capo III
Oneri degli interventi e sistema di valutazione
Articolo 59
Controllo e vigilanza sui servizi di ospitalità per anziani
e disabili
1. I Servizi di ospitalità per anziani e disabili
consistenti in strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche
o private, sono soggetti alla preventiva autorizzazione al
funzionamento e a vigilanza da parte del Comune nel cui territorio
sono ubicati, sulle base delle vigenti norme statali e regionali,
nonché dei regolamenti comunali. In ogni Azienda
unità sanitaria locale è istituita la Commissione
tecnica di vigilanza e controllo sulle strutture di
ospitalità per anziani e adulti inabili in quanto presidi
socio-sanitari. E' compito di tale commissione esprimere pareri al
Comune competente per territorio in ordine alle richieste di
autorizzazione al funzionamento delle predette strutture e svolgere
attività sistematica e periodica di vigilanza e controllo in
ordine al mantenimento dei requisiti necessari al
funzionamento.
2. La Commissione di vigilanza e controllo sulle strutture di
ospitalità per anziani e adulti disabili organizza la
propria attività con il concorso di tutte le competenze
professionali specifiche ed è coordinata da un responsabile
di Unità Operativa o di Area funzionale del Dipartimento di
assistenza sociale.
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Articolo 61
Concorso al costo delle prestazioni
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2. Gli utenti o le persone tenute al loro mantenimento concorrono
alla copertura del costo delle prestazioni socio-assistenziali
nella percentuale determinata dagli Enti locali istituzionalmente
competenti, sui quali grava l'onere della spesa, in base a criteri
ed a parametri di reddito stabiliti dal piano sociale regionale e
dai rispettivi regolamenti in conformità di quanto previsto
dall'art. 35, comma 3.
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Titolo VII
ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE REGIONALI E NORME SUL
PERSONALE DEI SERVIZI
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Articolo 63
La Commissione regionale per le politiche sociali
1. E' costituita la Commissione regionale per le politiche sociali,
di seguito chiamata Commissione.
2. La Commissione ha funzioni consultive per il Consiglio e per la
Giunta regionale in materia di leggi e di atti di programmazione
nel settore socio-assistenziale. In particolare:
a) esprime parere obbligatorio sulle proposte di legge di settore e
sulle deliberazioni di approvazione del piano sociale
regionale;
b) formula proposte nelle stesse materie;
c) promuove iniziative di conoscenza dei fenomeni sociali di
interesse regionale, sviluppando anche iniziative tematiche.
3. La Commissione è composta da un numero di membri come
determinato ai sensi del comma 4 ed è nominata con decreto
del Presidente della Giunta regionale. La Commissione resta in
carica fino alla scadenza della legislatura regionale.
4. Ai fini della nomina dei membri della Commissione, alla Giunta
regionale sono trasmesse le designazioni dei rappresentanti dei
seguenti enti o organismi, secondo il numero a fianco di ciascuno
indicato:
a) n. 1 rappresentante per ciascuno degli Ordini professionali dei
medici, degli assistenti sociali e degli psicologi;
b) n. 1 rappresentante dei medici di medicina generale;
c) n. 3 rappresentanti delle Organizzazioni del volontariato;
d) n. 2 rappresentanti dell'Associazionismo;
e) n. 2 rappresentanti delle Cooperative sociali;
f) n. 3 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali generali dei
lavoratori maggiormente rappresentative;
g) n. 4 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative;
h) n. 4 rappresentanti delle Associazioni delle categorie
economiche;
i) n. 3 rappresentanti di Associazioni di tutela dei diritti del
cittadino e dell'utente dei servizi;
l) n. 4 rappresentanti di Associazioni che svolgono attività
di tutela degli handicappati e invalidi;
m) n. 4 rappresentanti delle Collettività di immigrati
extracomunitari costituite in associazioni regionali.
n) n. 3 rappresentanti delle categorie dei pensionati;
o) n. 3 rappresentanti dei Soggetti di natura privata che erogano
servizi e interventi di assistenza ai sensi della presente
legge.
5. Le designazioni di cui al comma 4 devono pervenire entro trenta
giorni dalla richiesta inviata dalla Giunta regionale.
6. L'Assessore alle politiche sociali della Giunta regionale, o suo
delegato, svolge le funzioni di Presidente. La Commissione elegge
nel suo seno il Vice Presidente, a maggioranza degli aventi diritto
al voto. Sono membri di diritto l'Assessore al ''diritto alla
salute'' della Giunta regionale e il Difensore Civico della Regione
Toscana.
7. L'articolazione organizzativa della Commissione, prevista anche
in sottocommissioni per la trattazione di specifiche tematiche, e
le sue modalità di funzionamento sono stabilite con
deliberazione del Consiglio regionale da adottarsi, su proposta
della Giunta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge. Tale deliberazione consiliare disciplina:
a) le sottocommissioni che si occupano di settori specifici di cui
alla presente legge;
b) i rappresentanti di cui al comma 4 che entrano a far parte delle
sottocommissioni;
c) gli ulteriori altri soggetti che entrano a far parte delle
sottocommissioni;
d) le competenze e le modalità di funzionamento delle
sottocommissioni;
e) forme di rimborso spese per i membri della Commissione e delle
sottocommissioni.
8. I pareri di cui al comma 2, sono espressi dalla Commissione
entro il termine di quaranta giorni dal ricevimento della
richiesta, trascorso il quale i provvedimenti possono essere in
ogni caso adottati.
9. La Commissione assume le funzioni previste per le consulte e
commissioni già istituite ai sensi della L.R. 23 marzo 1990,
n. 22 ''Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati
extracomunitari in Toscana'', della L.R. 9 aprile 1990, n. 36
''Promozione e sviluppo dell'associazionismo'', della L.R. 28
gennaio 1994, n. 13 ''Disciplina dei rapporti tra le cooperative
sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale'',
della L.R. 26 aprile 1993, n. 28 ''Norme relative ai rapporti delle
organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e
gli altri enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle
organizzazioni del volontariato'', nonché della
deliberazione della Giunta regionale 1 luglio 1996, n. 798
"Consulta regionale degli anziani: costituzione" e della
deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1992, n. 168,
paragrafo n. 5.7.
10. La Commissione assume le funzioni della Consulta regionale
degli invalidi e handicappati, già istituita ai sensi della
L.R. 9 aprile 1985, n. 32.
11. Le Consulte di cui alle LL.RR. 9 aprile 1990, n. 36, 26 aprile
1993, n.28 e 28 gennaio 1994, n. 13 restano in carica per i compiti
consultivi attinenti a materie diverse dalle attività
socio-assistenziali.
12. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione alla
messa a disposizione della Commissione di una sede idonea
nonché del materiale indispensabile per lo svolgimento dei
compiti ad essa assegnati. I compiti di segreteria della
Commissione ed il raccordo con gli uffici regionali sono assicurati
dalla competente articolazione organizzativa della Giunta
regionale.
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Titolo VIII
NORME FINALI
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1. Sono abrogate le seguenti disposizioni e leggi regionali:
a) il Titolo III della L.R. 7 aprile 1976, n. 15 "Interventi in
materia di assistenza sociale e delega di funzioni agli enti
locali";
b) l'articolo 3 della L.R. 12 agosto 1976, n. 45 "Finanziamenti
integrativi per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di
assistenza sociale";
c) la L.R. 6 settembre 1982, n. 73 "Interventi di preformazione
professionale e per l'inserimento al lavoro delle persone
handicappate";
d) l'articolo 10 della L.R. 31 dicembre 1982, n. 96 "Procedure
amministrative per l'estinzione delle Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza";
e) la L.R. 9 aprile 1985, n. 32 "Istituzione della Consulta
regionale degli Invalidi e degli Handicappati";
f) la L.R. 2 maggio 1985, n. 42 "Iniziative dirette alla piena
integrazione sociale dei soggetti colpiti da minorazioni psichiche
e fisiche. Erogazione di provvidenze a favore delle associazioni ed
enti di promozione, tutela e assistenza agli invalidi";
g) la L.R. 26 agosto 1988, n. 63 "Norme transitorie per
l'adeguamento dei criteri di erogazione dell'assegno di
incollocamento agli invalidi del lavoro per l'anno 1988", e
successive modificazioni;
h) gli articoli 3, 4, 6, 7 e 8 della L.R. 22 marzo 1990, n. 22
"Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati extracomunitari
in Toscana";
i) la L.R. 31 marzo 1990, n. 29 "Modifiche ed integrazioni alle
LL.RR. 19 dicembre 1979, n. 63 e 26 maggio 1986 n. 26 concernenti
l'ordinamento delle Unità Sanitarie Locali";
l) la L.R. 31 marzo 1990, n. 35 "Attività di telesoccorso e
telecontrollo";
m) la L.R. 2 settembre 1992, n. 42 "Esercizio delle funzioni in
materia di assistenza sociale", e successive modifiche ed
integrazioni, con esclusione degli articoli 13 e 14, come
sostituiti dalla della L.R. 28 marzo 1996, n. 25;
n) la L.R. 21 dicembre 1995, n. 108 "Norme a favore della
popolazione anziana non autosufficiente.
Inizio documento
1. E' istituito nel bilancio della Regione un fondo destinato al
finanziamento dei servizi e delle attività
socio-assistenziali per il conseguimento delle finalità
contenute nella presente legge.
2. La legge di bilancio per l'esercizio 1998 prevede l'iscrizione
nel bilancio regionale dei pertinenti unici capitoli in
corrispondenza dei finanziamenti statali e regionali.
Inizio documento
1. Il piano sociale regionale di cui all'art. 9, in sede di prima
applicazione della presente legge, è presentato dalla Giunta
regionale al Consiglio entro il 31 marzo 1998 per la sua
approvazione in conformità alle disposizioni di cui all'art.
10.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini di
cui al comma 1, i Comuni trasmettono alla Giunta regionale, entro
il 31 gennaio 1998, la dichiarazione sulle modalità di
gestione di cui all'art. 7. La Giunta regionale esperisce le
procedure di cui all'art. 10, comma 1 entro il 1 marzo 1998.
3. Entro il 31 dicembre 1998, i soggetti attuatori dei servizi di
cui al Titolo VI "Gli interventi socio-assistenziali" già
operanti al momento dell'entrata in vigore della presente legge,
sono tenuti ad adeguarsi agli standard previsti richiedendo
l'autorizzazione. Trascorso inutilmente detto termine le
autorizzazioni si intendono decadute.
4. Le procedure di programmazione previste dalla L.R. 26 marzo
1997, n. 24 restano in vigore fino al 31 marzo 1998.
5. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della
presente legge e disciplinati dalle norme abrogate dall'art. 67
sono portati a compimento ai sensi delle stesse.
Inizio documento
1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, presenta al Consiglio una proposta di legge al fine
di individuare tipologie omogenee e ambiti distrettuali adeguati
per dimensione e qualità sull'intero territorio regionale,
tenendo conto delle peculiarità e delle particolari esigenze
delle isole e dei territori montani.
2. La Giunta regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, presenta al Consiglio una proposta di legge,
anche modificativa della L.R. 1/95, per l'adeguamento degli assetti
organizzativi ai principi e ai contenuti previsti dalla presente
legge, correlando gli stessi allo sviluppo e al consolidamento del
ruolo e del funzionamento delle Aziende sanitarie.
3. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, presenta al Consiglio una proposta di legge con la
quale si prevede l'istituzione dell'Ufficio di pubblica tutela da
attivare a livello regionale, con sedi decentrate in ciascuna zona
socio-sanitaria, coordinando la disciplina con le disposizioni
contenute nell'art. 3 del DPCM 19 maggio 1995 recante "Schema
generale della Carta dei servizi" così come attivate con le
normative regionali e con le norme di cui alla L.R. 12 gennaio
1994, n. 4 "Nuova disciplina del Difensore Civico", al fine di
perseguire i seguenti obiettivi:
a) la tutela socio-assistenziale dei diritti delle persone
dichiarate incapaci e dei minori, anche in collegamento con le
norme di cui all'art. 53, comma 1, lett. f) e dell'art. 54;
b) la tutela e la curatela di minori e di persone interdette o
inabilitate, in collaborazione con l' Autorità giudiziaria
competente;
c) la vigilanza sulle forme assistenziali, sui rischi, sugli abusi
alla persona;
d) il reperimento dei tutori e attività di consulenza;
e) la promozione di attività di prevenzione sociale e di
sensibilizzazione;
f) la segnalazione di abusi o di bisogni.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare come legge della Regione Toscana.
Firenze, 3 Ottobre 1997
Chiti
La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale
il 16/9/1997 ed è stata vistata dal Commissario di Governo
il 29/9/1997.
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